(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 38 del 26 luglio 1997) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Programmi costruttivi e promesse di finanziamento 1. Le cooperative edilizie incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, in possesso delle relative promesse di finanziamento, che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultano prive di aree di proprieta', ovvero non hanno avuto assegnato le aree dai comuni, possono ugualmente usufruire delle promesse di finanziamento per il recupero di immobili a prevalente destinazione residenziale, esistenti anche nei centri storici, ovvero, per l'acquisizione di immobili costruiti o in corso di costruzione, da sottoporre ad interventi di strutturazione, completamento o ricostruzione. 2. Per il recupero degli immobili che insistono nei centri storici, si applicano le disposizioni previste dalle leggi regionali per la tutela degli edifici in essi ricadenti. 3. Le cooperative edilizie incluse utilmente nei programmi di utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, relativi agli anni 1989 e precedenti, sono autorizzate ad avviare i relativi programmi costruttivi entro due anni dalla pubblicazione della presente legge. 4. Le cooperative edilizie incluse utilmente nel piano degli stanziamenti approvato con decreto assessoriale 17 giugno 1994 che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno rispettato i termini di cui all'articolo 11, lettera a), del bando di concorso di cui al decreto assessoriale 20 giugno 1991 e dichiarate decadute dai benefici, sono autorizzate ad avviare i relativi programmi costruttivi entro due anni dalla pubblicazione della presente legge. 5. Sono fatti salvi i diritti delle successive cooperative inserite nella graduatoria di cui al decreto assessoriale 17 giugno 1994. 6. Per le finalita' dei commi 4 e 5 e' autorizzato per l'anno finanziario 1997 il limite di impegno venticinquennale di lire 48.500 milioni.