(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 38
                         del 26 luglio 1997)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
          Programmi costruttivi e promesse di finanziamento
 
  1. Le cooperative edilizie incluse nei piani di utilizzazione degli
stanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e  5
dicembre  1977,  n.  95,  in  possesso  delle  relative  promesse  di
finanziamento, che, alla data di pubblicazione della presente  legge,
risultano  prive  di  aree  di  proprieta',  ovvero  non  hanno avuto
assegnato le aree dai  comuni,  possono  ugualmente  usufruire  delle
promesse  di  finanziamento  per il recupero di immobili a prevalente
destinazione  residenziale,  esistenti  anche  nei  centri   storici,
ovvero,  per  l'acquisizione  di  immobili  costruiti  o  in corso di
costruzione,  da  sottoporre   ad   interventi   di   strutturazione,
completamento o ricostruzione.
  2. Per il recupero degli immobili che insistono nei centri storici,
si  applicano  le  disposizioni previste dalle leggi regionali per la
tutela degli edifici in essi ricadenti.
  3. Le cooperative  edilizie  incluse  utilmente  nei  programmi  di
utilizzazione  degli  stanziamenti  di  cui  alle  leggi regionali 20
dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n.  95,  relativi  agli  anni
1989  e  precedenti, sono autorizzate ad avviare i relativi programmi
costruttivi entro due anni dalla pubblicazione della presente legge.
  4. Le  cooperative  edilizie  incluse  utilmente  nel  piano  degli
stanziamenti  approvato  con  decreto assessoriale 17 giugno 1994 che
alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  non  hanno
rispettato i termini di cui all'articolo 11, lettera a), del bando di
concorso  di  cui al decreto assessoriale 20 giugno 1991 e dichiarate
decadute  dai  benefici,  sono  autorizzate  ad  avviare  i  relativi
programmi  costruttivi  entro  due  anni  dalla  pubblicazione  della
presente legge.
  5. Sono fatti salvi i diritti delle successive cooperative inserite
nella graduatoria di cui al decreto assessoriale 17 giugno 1994.
  6. Per le finalita' dei commi 4  e  5  e'  autorizzato  per  l'anno
finanziario 1997 il limite di impegno venticinquennale di lire 48.500
milioni.